PER MEGLIO CONOSCERE LA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA  POPOLARE CGIL, FLC, SPI, AUSER

 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE  DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

 

 

Articolo 1

(Principi generali)

 

1. Ogni persona ha diritto all’apprendimento permanente.

2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento formale, non formale e informale, intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva civica, sociale e occupazionale.

3. La Repubblica, in coerenza con le strategie dell’Unione Europea e con il dettato Costituzionale, riconosce e promuove l’esercizio del diritto all’apprendimento permanente come condizione determinante per:

a) favorire la piena realizzazione della persona, la cittadinanza attiva, il benessere e la qualità della vita delle persone, l’occupabilità, la mobilità professionale, l’invecchiamento attivo;

b) promuovere la coesione sociale, la convivenza interculturale, la competitività economica e lo sviluppo civile del paese. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono l’accesso alle attività finalizzate all’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione e all’acquisizione di conoscenze e competenze culturali e professionali.

4. Il diritto all’apprendimento permanente si esercita lungo tutto il corso della vita. I percorsi di istruzione iniziale sono finalizzati a garantire le conoscenze e le competenze culturali e professionali necessarie per continuare ad apprendere per tutta la vita. I percorsi di formazione permanente successivi sono assicurati dal sistema integrato per l’apprendimento permanente.

5. Tale legge si intende applicata a tutte le persone che vivono nel nostro Paese, comunitarie ed extracomunitarie, e quindi compresi gli stranieri residenti e/o soggiornanti.

 

 

Articolo 5

(Politiche per sostenere la domanda di apprendimento permanente)

 

Per superare gli ostacoli di natura economica sono previste le seguenti tipologie di interventi:

a) previsione di forme di accesso gratuito alla formazione e attribuzione di risorse in favore di soggetti altrimenti esclusi dall’accesso all’apprendimento permanente;

b) sostegno alle spese di formazione anche individuali per attività formative svolte in strutture accreditate secondo le modalità previste dall’art. 7 comma 2; e) attivazione di forme agevolate di accesso al credito, prestiti di onore e forme assicurative; d) introduzione di agevolazioni fiscali e contributive per gli investimenti in apprendimento per manente di persone, imprese, soggetti del terzo settore. Per aumentare il tempo disponibile a fini dell’apprendimento permanente sono previste le seguenti tipologie di intervento:

a) l’ampliamento delle diverse forme di permessi di studio retribuiti per lavoratori dipendenti;

b) l’ampliamento delle possibilità dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di richiedere sospensioni del rapporto di lavoro per congedi per la formazione, continuativi o frazionati, nel corso dell’intera vita lavorativa;

c) lo sviluppo di politiche dirette a potenziare la compatibilità tra orario di lavoro e tempi per l’apprendimento permanente;

d) la previsione di diritti individuali di apprendimento permanente in materie particolari di interesse sociale.

Per favorire l’emersione della domanda formativa debole o inespressa delle persone più svantaggiate, le Regioni e gli Enti Locali sono chiamate a dare attuazione ai principi di coordinamento e integrazione tra servizi educativi, sociali e sanitari già previsti dall’art. 3 comma 2/a della legge 328/2000. Per favorire l’incontro tra offerta e domanda formativa in contesti non lavorativi le Regioni definiscono le modalità di realizzazione e di pubblicazione di un “Albo dell’offerta formativa” comprensiva dell’insieme delle attività e delle opportunità (formali e non formali) proposte dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, dalle strutture formative, dall’istruzione tecnica superiore e dalle Università Popolari (comunque denominate) accreditate dalla Regione, nonché dalle Associazioni di promozione sociale e di volontariato.

 

 

Articolo 7

(Politiche per sostenere l’offerta di apprendimento permanente)

 

1. La Repubblica promuove e sostiene il sistema integrato di apprendimento permanente attraverso la seguente tipologia di interventi:

• edilizia e infrastrutture tecnologiche a carattere educative;

• potenziamento delle istituzioni formative pubbliche e piena fruibilità e delle relative strutture da parte delle agenzie educative, formative e culturali presenti sul territorio;

• sviluppo della ricerca a supporto dei processi di innovazione dell’offerta;

• formazione degli operatori del sistema dell’apprendimento permanente;

• sostegno allo sviluppo della capacità formativa delle imprese.

2. Lo Stato definisce i livelli essenziali delle prestazioni per l’accreditamento delle strutture che operano nei contesti non formali di cui all’art. 3, comma 1, in modo da assicurare la qualità dei servizi per l’apprendimento permanente, ivi compresi l’orientamento, la consulenza e l’informazione, nonché la competenza professionale degli operatori che svolgono le predette attività, nel rispetto dell’autonoma iniziativa dei cittadini, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore.